Tutti i diritti riservati © Istituto Sociologico e Culturale Italiano 2024

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L'Associazione di rilevanza esterna

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L'ISTITUTO SOCIOLOGICO E CULTURALE ITALIANO - detto anche I.S.C.I. in forma abbreviata - è un’associazione non riconosciuta di diritto privato regolata da uno statuto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Noto (Sr).

L’ISCI richiede ai suoi aderenti l’assoluto ossequio della Costituzione e delle leggi dello Stato Italiano.

L’associazione e i suoi membri si riconoscono nei principi ispiratori rappresentati nello Statuto e nel Codice Etico.

Libertà di associazione e trasparenza:


il nostro impegno costituzionale

L’Istituto Sociologico e Culturale Italiano (ISCI) è l’associazione di rilevanza esterna dei membri del G∴O∴D∴F∴ appartenenti alla R∴L∴ CARMELO DUGO all’Or∴ di Avola.

Lo Statuto dell’Istituto Sociologico e Culturale Italiano (ISCI), che troverete di seguito, afferma che l’associazione opera nel pieno rispetto dell’articolo 18 della Costituzione Italiana e delle disposizioni della Legge 25 gennaio 1982, n. 17. Questo è per noi un principio fondamentale di legalità, trasparenza e garanzia democratica.

L’articolo 18 della Costituzione stabilisce che:

“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.”

Questo significa che ogni persona ha il diritto di unirsi ad altri per creare un’associazione, a patto che i fini siano leciti e che l’attività dell’associazione rispetti l’ordinamento giuridico dello Stato.

La Legge n. 17 del 1982 è una norma di attuazione dell’art. 18, pensata per garantire la trasparenza delle associazioni, anche quelle che adottano forme riservate o simboliche, come avviene nella tradizione massonica.

Tale legge non vieta queste associazioni, ma chiede che esse siano dichiarate, riconoscibili e che non abbiano finalità contrarie alla legge o all’ordine democratico.


Cosa significa per l’I.S.C.I.?

Per noi, rispettare queste norme significa:

  • agire in piena legalità e chiarezza;
  • mantenere uno statuto pubblico, accessibile e rispettoso delle leggi dello stato Italiano;
  • escludere qualsiasi intento segreto, eversivo o contrario ai valori della Repubblica Italiana.

L’ISCI è un’associazione regolarmente costituita, registrata e senza fini di lucro, che svolge le proprie attività culturali e iniziatiche alla luce del principio costituzionale della libertà di associazione, in un contesto di laicità, pluralismo e rispetto della legge.


 

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Lo Statuto

Istituto Sociologico e Culturale Italiano

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita nel rispetto del Codice Civile l’associazione denominata: “ISTITUTO SOCIOLOGICO E CULTURALE ITALIANO A.P.S. - ETS", detta anche “I.S.C.I. APS - ETS”.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dal regolamento interno nei limiti delle Leggi Italiane vigenti e dei principi dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 (Modifiche Statuto)

II presente Statuto può essere modificato solo a seguito di delibera dell’Assemblea straordinaria degli Associati.

ART. 4 (Principi e Finalità)

L’associazione e i suoi soci aderiscono al Grand Orient de France (G.O.D.F.) con sede in 16 Rue Cadet, 75009 Paris, Francia e/o a quelle obbedienze massoniche ufficiali e regolari di livello Nazionale o Internazionale. L’associazione riconosce come limitazioni alla propria libertà, autodeterminazione, organizzazione e conduzione solamente le leggi dello stato Italiano e gli usi comuni di buon costume. L'Associazione riconosce come principi fondamentali ed informatori del presente Statuto quelli di: "LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA “.

L'Associazione si propone lo sviluppo della Massoneria Universale di Rito Francese, Scozzese Antico ed Accettato o altri riti in ossequio agli Statuti e Regolamenti che li contraddistinguono e che vincolano tutti gli associati. L’associazione e apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà e di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L’associazione prevede iI divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10 lettera a) del decreto leg.vo 4 dicembre1997 n. 460.

L’associazione opererà nell’assoluto rispetto dell'art. 18 della Costituzione Italiana e delle relative norme di attuazione previste dalla Legge n, 17 del 25 gennaio 1982.

Le finalità che si propone sono in particolare:

 1. diffondere i principi dell’Etica della Massoneria Universale;

 2. affermare e difendere ovunque i valori Nazionali ed Europei;

 3. onorare i benemeriti della Patria;

 4. proporre l’esame e lo studio di ogni problema che invochi giustizia, solidarietà, miglioramento e progresso;

 5. promuovere studi e ricerche sulla Massoneria, sulle sue opere e sulle figure più rappresentative;

 6. partecipare ad iniziative ed istituzioni (Obbedienze) ufficiali ed operanti in ambito Nazionale o Internazionale;

 7. partecipare ad iniziative filantropiche;

 8. perseguire finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate o di collettività anche estere per aiuti umanitari;

 9. porre in essere tutte le attività collaterali (eventi, manifestazioni, workshop, seminari) necessarie per raggiungere le finalità dell’associazione;

10. La promozione della cultura e dell’arte;

11. La tutela dei diritti civili;

12. La beneficienza nei confronti dei bisognosi.

ART. 5 (Soci)

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono i principi, le finalità e accettano iI presente statuto, il regolamento interno ed il codice etico.

La qualifica di socio non è trasmissibile per nessun titolo o motivo.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. II diniego va motivato.

II richiedente con la domanda di ammissione si impegna a rispettare la Costituzione Italiana e le leggi Italiane, ad onorare la Repubblica Italiana e la sua bandiera, oltre che a giurare assoluta obbedienza al Presidente della Repubblica Italiana.

II richiedente presenterà una domanda di ammissione in cui specificherà le proprie complete generalità allegando: un curriculum vitae, iI certificato del casellario giudiziario ed il certificato del casellario carichi pendenti in corso di validità.

II richiedente dichiarerà di impegnarsi a versare il contributo di iscrizione e le quote associative deliberate dal consiglio direttivo.

Ci sono tre categorie di soci:

 1. Ordinari (versano annualmente le quote deliberate dal Consiglio Direttivo, prestano la propria opera in modo personale e gratuito, hanno diritto di voto in assemblea);

 2. Sostenitori (versano annualmente le quote deliberate dal Consiglio Direttivo e possono essere invitati a partecipare alle Assemblee senza diritto di voto);

 3. Benemeriti e Onorari (persone nominate tali dall’Assemblea dei soci per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione. Non versano nessuna quota annuale e possono essere invitati a partecipare alle Assemblee senza diritto di voto).

ART. 6 (Diritti dei soci)

I soci Ordinari maggiori d’eta hanno iI diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione secondo quanto stabilito dal presente statuto.

I soci Ordinari approvano entro il mese di maggio il rendiconto consuntivo dell'anno

Precedente.

I soci Ordinari hanno il diritto di controllo stabiliti dalle Leggi Italiane e dal presente Statuto.

ART. 7 (Doveri dei soci)

I soci Ordinari e Sostenitori devono versare nei termini stabiliti le quote associative come deliberate dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci devono rispettare il presente Statuto, il Regolamento interno ed il Codice Etico.

Tutti i soci devono partecipare alle iniziative decise dagli Organi dell’Associazione.

Tutti i soci svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 8 (Dimissione, autosospensione, sospensione ed espulsione del socio)

Il socio può dimettersi dall'associazione, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo; tale richiesta non esonera il socio dal versamento dell’intera quota associative annua.

II socio può autosospendersi, comunicando le motivazioni per iscritto al Consiglio Direttivo, per un periodo di tempo non superiore a dodici (12) mesi. Tale richiesta non esonera il socio dal versamento dell’intera quota associativa annua.

II socio Che contravviene all’art. 18 della Costituzione Italiana e alle relative norme di attuazione previste dalla Legge n. 17 del 25 gennaio 1982 oppure ai doveri stabiliti dal presente Statuto verra immediatamente espulso dall’Associazione. II Consiglio Direttivo prende atto in merito alle dimissioni e delibera sull’autosospensione sulla sospensione, e sull’espulsione di un socio.

In caso di sospensione il Consiglio Direttivo, prima di procedere alla deliberazione in merito, deve apprende il nulla osta del collegio dei probiviri.

In caso di espulsione il Consiglio Direttivo, prima di procedere alla deliberazione in merito, deve apprendere il nulla osta del collegio dei probiviri, oltre ad ascoltare le giustificazioni dell’interessato; l’assemblea dei soci ratifica le espulsioni.

In caso di espulsione è ammessa aI Socio la possibilità di appello entro 30 gg. all'Assemblea e comunque è ammesso ricorso aI Giudice Ordinario.

La sospensione e l’espulsione, secondo i casi, sono deliberate per gravi e comprovati motivi qualora il socio contravvenga al presente statuto, all’eventuale regolamento interno, al codice etico, al buon costume, agli antichi doveri della massoneria universale, e/o ai principi di “LIBERTA’ - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA”.

I soci sottoposti ad indagine da parte dell’autorità giudiziaria possono essere sospesi fino alla sentenza definitiva.

ART. 9 (Organi sociali)

GIi organi dell'associazione sono:

 1. Assemblea dei soci Ordinari;

 2. Collegio dei Probiviri;

 3. Consiglio Direttivo;

 4. Presidente;

 5. Revisore unico dei Conti

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo diverse deliberazioni assunte dal consiglio direttivo.

Chi assume incarichi in seno all’Associazione è tenuto all’obbligo della riservatezza anche dopo fa cessazione dei medesimi.

ART. 10 (Assemblea ordinaria)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composto da tutti i soci Ordinari.

E’ convocata almeno due volte all’anno dal Presidente dell'associazione, dal Vice Presidente o dal rettore del collegio dei probiviri. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno tre decimi dei soci Ordinari o quando il Consiglio direttivo e/o il Collegio dei probiviri lo ritengono necessario.

Le convocazioni delle Assemblee Ordinarie avvengono mediante avviso scritto da inviare a tutti i Soci tramite lettera, fax, e-mail, whatsapp oppure tramite affissione in bacheca almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza e deve contenere l’ordine del giorno dei lavori.

L'assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in difetto, dal vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal rettore del collegio dei probiviri.

Ogni socio Ordinario, in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto ad un voto; iI Tesoriere attesterà lo status dei soci.

Il socio ordinario che non possa partecipare all’assemblea può delegare un altro socio ordinario a rappresentarlo, non vi sono limiti al numero di deleghe che può ricevere ogni socio ordinario.

II Presidente, dopo la lettura dell’Ordine del Giorno, nomina due soci a scrutatori con il compito di controllare il numero legale, verificare l’attestazione del Tesoriere, verificare le deleghe, controllare le operazioni di voto ed infine effettuare le operazioni di scrutinio. I due scrutatori potranno assumere tale incarico se, e solo se, otterranno il consenso, per alzata di mano dalla maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea si riunisce presso la sede dell’Associazione o altrove purché nell’ambito territoriale di competenza.

I soci Sostenitori, Benemeriti e Onorari possono essere invitati a partecipare all’assemblea dei soci dal collegio dei probiviri, senza diritto di voto.

ART. 11 (Compiti dell'assemblea Ordinaria)

L’Assemblea Ordinaria deve:

Eleggere il collegio dei probiviri, il Consiglio Direttivo ed il Revisore Unico dei Conti.

Deliberare circa gli indirizzi a cui il Consiglio Direttivo si deve uniformare per il conseguimento degli scopi dell’Associazione.

Approvare entro il mese di maggio il rendiconto consuntivo, con le relazioni accompagnatorie del tesoriere e del revisore unico dei conti.

Approvare entro il mese di dicembre il rendiconto preventivo dell’anno successivo.

Approvare l’eventuale regolamento interno ed il Codice Etico su proposta del Collegio dei probiviri.

Ratificare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni a soci e sulla loro espulsione.

Deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo o dal collegio dei probiviri.

Deliberare in merito all’ammissione come Socio benemerito o onorario.

Deliberare in merito alla creazione o scioglimento di un Gruppo di Studio o dI un Gruppo di Perfezionamento.

Deliberare in merito all’esclusione di un componente del Consiglio Direttivo indicandone le motivazioni.

II Presidente dell'Assemblea nomina un segretario che dovrà riportare in apposito verbale iI tenore dette deliberazioni adottate e, se richiesto, la sintesi degli interventi dei partecipanti attinenti all’ordine del giorno.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci i quali hanno diritto ad averne copia.

ART. 12 (Validità dell'Assemblea ordinaria)

L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in proprio oppure per delega.

In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia iI numero degli intervenuti in proprio o per delega. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni inerenti l’esclusione dl un componente del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto presenti all’assemblea.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è necessaria per modificare lo Statuto, per l’acquisto o l’alienazione di immobili, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio associativo.

In caso di scioglimento deIl’Associazione l’Assemblea straordinaria può nominare un liquidatore qualora ciò sia necessario.

L'Assemblea straordinaria è richiesta anche in caso di revoca della messa in liquidazione.

Le convocazioni delle Assemblee Straordinarie avvengono mediante avviso scritto da inviare a tutti i Soci tramite lettera, fax, WhatsApp o e-mail e contestuale affissione in bacheca almeno 7 giomi prima della data fissata per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, solo con l’intervento in proprio o per delega, di due terzi degli associati aventi diritto di voto.

I soci che non sono in regola con iI pagamento delle quote associative perdono iI diritto di voto; iI Tesoriere attesterà lo status dei soci.

Possono partecipare con diritto di voto solamente i soci Ordinari. Ogni socio Ordinario ha diritto ad un voto.

Il socio ordinario che non possa partecipare all’assemblea può delegare un altro socio ordinario a rappresentarlo, non vi sono limiti al numero di deleghe che può ricevere ogni socio ordinario.

Il Presidente, dopo la lettura dell’Ordine del Giorno, nomina due soci a scrutatori con il

compito di controllare il numero legale, l’attestazione del Tesoriere, verificare le deleghe, controllare le operazioni di voto ed infine effettuare le operazioni dl scrutinio.

I due scrutatori potranno assumere tale incarico se, e solo se otterranno il consenso, per alzata di mano, dalla maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Le delibere in prima o seconda convocazione sono assunte col voto favorevole di tanti associati che rappresentano almeno i due terzi degli intervenuti in proprio o per delega.

ART. 14 (Consiglio Direttivo)

II Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dall’Assemblea dei Soci oltre ai componenti di diritto.

Sono componenti di diritto: 1. il responsabile eletto per ogni gruppo di studio di cui all’art. 20; 2. il responsabile eletto per ogni gruppo di perfezionamento di cui all’art. 21; 3. i membri del collegio dei probiviri.

I componenti eletti restano in carica per n. 3 anni.

Il numero di componenti del Consiglio Direttivo eleggibili dall’assemblea dei soci è stabilito ogni 3 anni dal collegio dei probiviri.

I nominativi dei soci eleggibili quali componenti del Consiglio Direttivo sono deliberati ogni 3 anni dal collegio dei probiviri.

Il Consiglio direttivo elegge annualmente, a maggioranza, fra i propri componenti: il Presidente dell’associazione, il vice Presidente dell’associazione che sostituisce iI Presidente in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi; in difetto iI Presidente dell’associazione viene sostituito dal rettore del collegio dei probiviri.

Il presidente ed il vice-presidente sono rieleggibili fin quando sono membri del consiglio direttivo.

II Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le Deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale iI voto del Presidente.

II Consiglio Direttivo è convocato presso la sede dell'Associazione o altrove purché nell’ambito territoriale di competenza, con avviso scritto contenente l’ordine del giorno da inviarsi, tramite lettera, fax, WhatsApp o e-mail, a firma del Presidente a tutti i membri almeno 3 giorni prima della data della riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere fatta tramite fax, WhatsApp o e-mail almeno un giorno prima del giorno della riunione.

II Consiglio Direttivo non necessita di convocazione ed è valido, se e solo se, sono presenti tutti i Consiglieri.

II Consiglio Direttivo può delegare specifici incarichi al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti ovvero ad un comitato di presidenza composto dal presidente, dal segretario e da almeno un altro membro, il tutto nei limiti e con le modalità che risulteranno dalle apposite deliberazioni di delega.

II Consiglio Direttivo valuta le domande di ammissione a socio ordinario o sostenitore e delibera con iI voto favorevole dei 2/3 dei componenti.

II Consiglio Direttivo presenta all’Assemblea dei Soci il rapporto annuale dell’attività dell’associazione, il rendiconto preventivo e consuntivo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 esercizi, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio ed i componenti possono essere rieletti.

II Consiglio Direttivo propone all’Assemblea dei Soci l’esclusione di un membro del Consiglio Direttivo, per gravi e motivate ragioni, da indicarsi sinteticamente nell'avviso di convocazione che reca all’ordine del giorno la relative proposta; non può essere proposta l’esclusione di un membro del collegio dei probiviri, in quanto i membri del detto collegio non possono essere esclusi, in nessun caso, dal consiglio direttivo.

Un componente del Consiglio Direttivo decade d'ufficio ed al suo posto entra il primo dei non eletti:

 1. se non in regola con il pagamento delle quote associative; iI Tesoriere attesterà trimestralmente lo status dei componenti del Consiglio Direttivo;

 2. dopo due assenze consecutive;

 3. dopo un totale di tre assenze nel periodo che va dal primo di gennaio al trentuno di dicembre;

 4. in caso di dimissioni oppure di richiesta di autosospensione per un periodo di tempo superiore a 60 giorni di un socio facente parte del Direttivo si provvederà alla sua surroga con il primo dei non eletti.

II Consiglio Direttivo esegue quanto deliberato dall’assemblea dei soci, decide l’entità e la destinazione dei contributi indicati aI successivo art. 19, decide circa gli atti di liberalità secondo quanto disposto dall’art. 22, adotta ogni delibera necessaria alla vita, alla gestione ed al raggiungimento degli scopi associativi. II Consiglio Direttivo stabilisce le quote del contributo associativo di iscrizione ed i contributi annui che ogni socio deve versare.

II Consiglio Direttivo delibera circa iI budget annuo assegnato ad ogni singolo Gruppo di Studio e di Perfezionamento.

II Consiglio Direttivo autorizza il versamento e l'utilizzo di quote volontarie versate da ogni singolo Gruppo di Studio o di Perfezionamento.

In caso di dimissioni, autosospensione (per un periodo superiore a 60 giomi) o espulsione di un membro del Consiglio Direttivo si provvederà al suo reintegro con il primo dei non eletti; se il componente ricopriva la carica di Presidente, Vice-presidente, Segretario o Tesoriere verra nominato un nuovo segretario o tesoriere oppure verrà convocato un Consiglio Direttivo per provvedere a nuove elezioni.

I componenti di diritto, esclusi i membri del collegio dei probiviri, decadono nel momento in cui perdono la qualifica di rappresentante dei Gruppi di Studio o di Perfezionamento e verranno sostituiti dai nuovi rappresentanti.

I componenti di diritto non decadono se ricoprono una delle seguenti cariche: Presidente, Vice Presidente, Segretario o Tesoriere e gli eventuali nuovi rappresentanti entreranno, comunque, nel Consiglio Direttivo.

II Consiglio Direttivo prende atto delle dimissioni di un socio e delibera in merito all’espulsione, all’autosospensione o alla sospensione di un socio solo dopo avere ricevuto il nulla osta dal collegio dei probiviri.

II Consiglio Direttivo delibera circa il reintegro di un socio autosospeso o sospeso dopo aver esaminato la sua richiesta di riammissione ed avere ricevuto il nulla osta del Collegio dei probiviri.

ART. 15 (Presidente, Segretario, e Tesoriere)

II Presidente ha la legate rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, alla pubblica amministrazione ed in giudizio, e sottoscrive tutti gli atti che impegnano l’Associazione.

II Presidente convoca e presiede l’Assemblea Ordinaria/Straordinaria dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, curando l’ordinato svolgimento degli argomenti posti all’Ordine del giorno.

II Presidente sottoscrive, unitamente al segretario, i verbali dell'Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

II Presidente può rilasciare apposite deleghe bancarie al Tesoriere, al Segretario o altro componente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può aprire e/o chiudere il conto corrente dell’associazione.

II presidente nomina tra i membri del consiglio direttivo iI Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione.

Il Segretario ha il compito di redigere apposito verbale riassuntivo delle deliberazioni, di cui tutti i soci hanno diritto di prendere visione.

II Segretario ha il compito di compilare e custodire il libro dei soci.

II Tesoriere ha il compito di gestire i fondi dell'Associazione, di redigere i rendiconti da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, custodire i beni dell’Associazione, redigere I'inventario dei Beni, provvedere ai pagamenti e riscuotere le quote associative annue.

ART. 16 (Revisore Unico dei Conti)

Il Revisore Unico dei Conti, deve essere un socio ordinario, preferibilmente qualificato in materie giuridiche, contabili ed amministrative.

Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e può esprimere parere consultivo sull’attività dell'Associazione ponendo i propri rilievi a verbale.

Esprime parere consultivo circa gli atti di liberalità dl cui all’art. 22 e vigila sul buon andamento dell'amministrazione e sulla osservanza degli statuti nonché delle Leggi e dei regolamenti vigenti.

Verifica i rendiconti consuntivi e preventivi correlandoli di apposita relazione da sottoporre al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci in sede di approvazione degli stessi.

Tiene sinteticamente conto nella relazione annuale aI rendiconto consuntivo, delle richieste di informazioni ricevute per iscritto dai soci circa I'andamento economico dell'Associazione.

ART. 17 (Collegio dei Probiviri)

II Collegio dei Probiviri è composto da massimo 4 componenti eletti dall’Assemblea dei Soci.

I componenti eletti restano in carica ad vitam e non possono essere rimossi in alcun caso dai loro incarichi.

I componenti del collegio dei probiviri sono membri di diritto del Consiglio direttivo e non possono in alcun caso essere esclusi dal consiglio direttivo.

Il Collegio dei probiviri elegge, a maggioranza, fra i propri componenti: il Rettore, il vice-rettore che sostituisce iI rettore in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi.

II Collegio dei probiviri si riunisce validamente con la presenza delta maggioranza dei suoi componenti.

Le Deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale iI voto del Rettore.

II Collegio dei probiviri è convocato presso la sede dell'Associazione o altrove purché nell’ambito territoriale di competenza, con avviso scritto contenente l’ordine del giorno da inviarsi, tramite lettera, fax, WhatsApp o e-mail, a firma del rettore a tutti i membri almeno 3 giorni prima della data della riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere fatta tramite fax, WhatsApp o e-mail almeno un giorno prima del giorno delta riunione.

II Collegio dei probiviri non necessita di convocazione ed è valido, se e solo se, sono presenti tutti i componenti.

II Collegio dei probiviri nomina al suo interno iI Segretario del collegio.

Il Segretario ha il compito dl redigere apposito verbale riassuntivo delle deliberazioni, di cui tutti i soci hanno diritto di prendere visione.

Il Collegio dei probiviri assicura la corretta interpretazione ed applicazione dello statuto, essendo l’unico organo che può richiamare il presidente dell’associazione quando lo ritiene opportuno.

Il Collegio dei probiviri può, con propria delibera succintamente motivata, rimuovere, sostituire e/o nominare il presidente dell’associazione, il vice-presidente, il segretario, il tesoriere, e/o i membri del consiglio direttivo eletti dall’assemblea dei soci. Il collegio dei probiviri può deliberare di nominare e/o rimuovere componenti del consiglio direttivo nell’interesse dell’associazione.

Il Collegio dei probiviri può sciogliere il consiglio direttivo con propria delibera; in tal caso il Rettore del Collegio regge l’associazione n.q. di facenti funzioni di presidente (nomina a tal fine un segretario ed un tesoriere facenti funzione dell’associazione) e provvede a convocare entro e non oltre 6 mesi l’assemblea dei soci per procedere alle nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

II Collegio dei probiviri può delegare specifici incarichi al Rettore o ad uno o più dei suoi componenti, il tutto nei limiti e con le modalità che risulteranno dalle apposite deliberazioni di delega.

Il collegio dei probiviri redige il codice etico e l’eventuale regolamento interno da proporre all’assemblea dei soci per l’approvazione.

Il Collegio dei probiviri, ogni 3 anni, prima delle elezioni del Consiglio direttivo da parte dell’Assemblea dei Soci stabilisce:

 1. il numero dei membri eleggibili del consiglio direttivo;

 2. i nominativi dei soci eleggibili a componenti del consiglio direttivo.

II Collegio dei probiviri può proporre, qualora lo ritenga più opportuno, all’Assemblea dei Soci l’esclusione di un membro del Consiglio Direttivo, per gravi e motivate ragioni, da indicarsi sinteticamente nell'avviso di convocazione che reca all’ordine del giorno con la relativa proposta.

II Collegio dei probiviri propone all’Assemblea Ordinaria dei Soci la costituzione o lo scioglimento di Gruppi di Studio o Gruppi di Perfezionamento.

II Collegio dei probiviri concede il nulla osta in merito alla sospensione o all’espulsione di un socio.

II Collegio dei probiviri concede l’eventuale nulla osta per il reintegro di un socio autosospeso o sospeso dopo aver esaminato la sua richiesta di riammissione.

ART. 18 (Beni dell’Associazione)

I beni dell’Associazione sono elencati in apposito inventario redatto dal segretario e dal tesoriere, verificato dal Revisore Unico, approvato dal consiglio direttivo ed annualmente aggiornato.

ART. 19 (Contributi)

I contributi degli Associati sono costituiti dal contributo associativo di iscrizione e dai contributi associativi annuali, nonché eventualmente da contributi specifici per l’ammissione a gruppi di particolare approfondimento o per la frequenza di singole sezioni, il tutto secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

I contributi degli associati non sono trasmissibili né ripetibili ad alcun titolo.

Le erogazioni Liberali, le donazioni e i lasciti testamentari possono essere accettati nelle forme di Legge, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 20 (Gruppi di Studio o Loggia)

All’interno dell'associazione opererà uno o più Gruppi di Studio (Logge) nell’assoluto rispetto dell’art. 18 della Costituzione Italiana, delle relative norme di attuazione previste dalla Legge n. 17 del 25 gennaio 1982 e dell’art. 4 del presente Statuto oltre che dell’ eventuale regolamento interno.

Ogni Gruppo di Studio (Loggia) avrà un titolo distintivo (nome).

Ogni Gruppo di Studio entrerà a far parte di un'istituzione Massonica (Obbedienza) ufficiale e regolare di livello Nazionale o Internazionale.

Ogni socio ordinario potrà richiedere I'inserimento in uno o più Gruppi di Studio.

I soci benemeriti o onorari potranno entrare a far parte di un Gruppo dI Studio.

I soci sostenitori non potranno richiedere l’inserimento in uno o più Gruppi di Studio.

I componenti del Gruppo dI Studio voteranno l’ammissione del socio ordinario a scrutinio segreto.

Il socio ordinario, in regola con le quote associative, verra ammesso nel Gruppo di Studio con iI voto favorevole della maggioranza semplice.

I componenti del Gruppo di Studio eleggeranno un responsabile (M.V. o Presidente), un Segretario ed un Tesoriere.

II Gruppo di Studio potrà disporre dl un budget annuale assegnato dal Consiglio Direttivo per le spese attinenti le attività filantropiche, dI studio e/o l’organizzazione di eventi.

Il Responsabile del Gruppo dl Studio ha il compito di coordinare l’attività da svolgere ed entrerà di diritto nel Consiglio Direttivo.

Il Segretario del Gruppo dI Studio ha il compito dl relazionare sull’attività svolta in ogni singolo incontro. Tutta la documentazione verra archiviata all’interno della sede dell’associazione (I.S.C.I.).

Per ogni Gruppo di Studio verra creata nel Rendiconto Economico dell’associazione una voce in Entrata chiamata "Entrate Gruppo dl Studio - nome" dove confluiranno le somme assegnate dal Consiglio Direttivo ed i contributi volontari dei componenti del singolo Gruppo di Studio.

Per ogni Gruppo di Studio verrà creata nel Rendiconto Economico dell’associazione una voce in Uscita chiamata "Uscite Gruppo di Studio - nome" dove verranno conteggiate le spese rendicontate dal Tesoriere del Gruppo dl Studio.

Il Tesoriere del Gruppo dl Studio ha il compito dl rendicontare al tesoriere dell’associazione, tramite documenti fiscali, le spese sostenute dal Gruppo di Studio. Le spese non potranno essere superiori alla somma disponibile nella voce "Entrate Gruppo di Studio - nome".

ART. 21 (Gruppi di Perfezionamento o Camere di Rito)

All’interno dell’Associazione opereranno uno o pio Gruppi di Perfezionamento (Camere di Rito) nell’assoluto rispetto dell’art. 18 della Costituzione Italiana, delle relative norme di attuazione previste dalla Legge n. 17 del 25 gennaio 1982 e dell’art. 4 del presente Statuto oltre che dall’eventuale regolamento interno.

Ogni Gruppo di Perfezionamento avrà un titolo distintivo (nome).

Ogni Gruppo di Perfezionamento entrerà a far parte di un'istituzione Massonica (Obbedienza) ufficiale e regolare di livello Nazionale o Internazionale.

Ogni socio ordinario potrà richiedere I'inserimento in uno o più Gruppi di Perfezionamento.

I soci benemeriti o onorari potranno entrare a far parte di un Gruppo di Perfezionamento.

I soci sostenitori non potranno richiedere l’inserimento in uno o più Gruppi di Perfezionamento.

I componenti del Gruppo di Perfezionamento voteranno l’ammissione del socio ordinario a scrutinio segreto.

Il socio ordinario, in regola con le quote associative, verra ammesso nel Gruppo di Perfezionamento con iI voto favorevole della maggioranza semplice.

I componenti del Gruppo di Perfezionamento eleggeranno un responsabile (Presidente della camera di Rito), un Segretario ed un Tesoriere.

II Gruppo di Perfezionamento potrà disporre dl un budget annuale assegnato dal Consiglio Direttivo per le spese attinenti le attività filantropiche, di studio e/o l’organizzazione di eventi.

Il responsabile del Gruppo di Perfezionamento ha il compito dI coordinare l’attività da svolgere ed entrerà di diritto nel Consiglio Direttivo.

Il Segretario del Gruppo di Perfezionamento ha il compito dl relazionare sull’attività svolta in ogni singolo incontro. Tutta la documentazione verra archiviata all’interno della sede dell’associazione (I.S.C.I.).

Per ogni Gruppo di Perfezionamento verra creata nel Rendiconto Economico dell’associazione una voce in Entrata chiamata "Entrate Gruppo di Perfezionamento - nome" dove confluiranno le somme assegnate dal Consiglio Direttivo ed i contributi volontari dei componenti del singolo Gruppo di Perfezionamento.

Per ogni Gruppo di Perfezionamento verrà creata nel Rendiconto Economico dell’associazione una voce in Uscita chiamata "Uscite Gruppo di Perfezionamento - nome” dove verranno conteggiate le spese rendicontate dal Tesoriere del Gruppo di Perfezionamento.

Il Tesoriere del Gruppo di Perfezionamento ha il compito dl rendicontare al tesoriere dell’associazione, tramite documenti fiscali, le spese sostenute dal Gruppo di Perfezionamento. Le spese non potranno essere superiori alla somma disponibile nella voce "Entrate Gruppo di Perfezionamento - nome".

ART. 22 (Atti di liberalità)

Le erogazioni liberali da parte dell’Associazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 (Patrimonio)

II patrimonio dell’Associazione e costituito da:

 1. beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

 2. quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

 3. contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

 4. proventi, anche di nature commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

ART. 24 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo avere appreso il nulla osta del collegio dei probiviri, che nominerà anche l’eventuale liquidatore se lo riterrà necessario.

II patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cut all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione deliberata dall’assemblea straordinaria in occasione della delibera di scioglimento o imposta della legge.

ART. 25 (Devoluzione del patrimonio)

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, dopo le operazioni di liquidazione, in caso di suo scioglimento o cessazione dell’attività per qualunque causa, ad altro ente o associazione aventi finalità analoghe, scelti dall’assemblea straordinaria in occasione della delibera di scioglimento.

ART. 26 (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute nell'anno trascorso.

II rendiconto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

I rendiconti economico-finanziari sono predisposti dal Tesoriere in uno ad una propria relazione e depositati insieme alla relazione del Revisore Unico presso la sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione, nei termini disposti dall’art. 10 del presente Statuto.

I soci possono prenderne visione, presso la sede dell’associazione, previo appuntamento da concordare con il Presidente ed il Tesoriere fino al giorno precedente l’assemblea convocata per l’approvazione.

Il rendiconto economico-finanziario viene approvato dall’assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Il rendiconto consuntivo deve essere approvato entro il mese di maggio dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.

Il rendiconto preventivo deve essere approvato entro il mese di dicembre di ogni anno per l’esercizio annuale successivo.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, eventi, seminari o campagne di sensibilizzazione, redige entro 90 giorni dalla conclusione dell’attività svolte un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo dl relazione illustrative, in mode chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza, evento, seminario o campagna di sensibilizzazione.

ART. 27 (Divieto di distribuzioni)

E' fatto divieto di distribuire anche in mode indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

Gli avanzi di gestione possono essere utilizzati solo per attività istituzionali o connesse alla

vita associativa.

ART. 28 (Attività in favore dell’associazione)

Normalmente qualunque attività di natura professionale prestata dagli associati in favore dell’associazione viene svolta a titolo totalmente gratuito, salvo diversa deliberazione del consiglio direttivo.

Tale esplicita volontà di favorire e beneficiare l'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi social| deve essere formalizzata in apposito atto prima dell'espletamento di qualunque incarico.

Ove iI socio effettui esborsi nell’interesse e su incarico dell'Associazione, ha il diritto al rimborso degli stessi, previa presentazione di documentazione.

II Consiglio Direttivo, in deroga a quanto sopra e solo a seguito di apposita e motivata delibera e sentito il parere del Revisore Unico, può tuttavia assumere dipendenti od avvalersi dell'opera di professionisti, associati o non, e stabilire conseguentemente un compenso per l’attività prestata a favore dell’associazione.

ART. 29 (Costituzione parte civile)

Se ad un socio dell’associazione viene notificato un rinvio a giudizio per uno dei seguenti reati: associazione mafiosa e reati ad essi correlati, associazione segreta, truffa e delitti contro il patrimonio, delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, delitti contro le persone e la fede pubblica o altre tipologie di reati di pari importanza che compromettono l’immagine dell’associazione, della Massoneria e/o dei suoi associati, l’I.S.C.I. potrà costituirsi parte civile nel relativo processo penale.

ART. 30 (Copertura assicurativa)

Poiché l'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati a terzi per qualunque motivo il Consiglio Direttivo può provvedere a stipulare, con primaria compagnia, una polizza assicurativa e ad aggiornarla periodicamente. La polizza assicurativa dovrà coprire i rischi per la responsabilità civile, nei limiti di legge, per ogni evento dal quale derivi responsabilità per l’Associazione, compresa la detenzione e l’uso di beni di qualsiasi natura.

Il Consiglio direttivo è esonerato, liberato e manlevato, sin d’ora, da qualsivoglia responsabilità di natura civile e/o penale relativa all’esercizio delle rispettive funzioni nei confronti degli associati e dell’associazione; pertanto il consiglio direttivo può provvedere a stipulare a carico dell’associazione apposita polizza assicurativa per la responsabilità assunta da tutti i componenti del Consiglio Direttivo nell’esercizio dell’incarico.

ART. 31 (Disposizioni Finali)

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo il Collegio dei probiviri nominerà il terzo arbitro.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in Avola (Sr)

Codice Etico

1. Libertà di coscienza

Ogni membro dell’associazione ha diritto alla libertà di pensiero e di coscienza. Tale diritto include la libertà di cambiare convinzione, così come la libertà di manifestare la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. La ricerca del progresso è un motore delle riflessioni e delle azioni del massone.

2. Laicità

I membri dell’associazione rifiutano qualunque forma di imposizione dogmatica e la pretesa di determinare le proprie scelte morali ed etiche al di fuori di una critica o un dibattito. La laicità sostiene l'indipendenza del pensiero da ogni principio morale ed etico, quindi indirizza il dibattito, il confronto e l'apertura, all'autonomia delle scelte personali in ogni settore (politico, sociale, spirituale, religioso, morale). In senso politico, sociale e morale è lo stato di autonomia e indipendenza rispetto ad ogni condizionamento ideologico, morale o religioso altrui o proprio.

3. Libertà di pensiero e di espressione

Garantire ai membri dell’associazione la libertà di esprimere le proprie opinioni e idee in modo rispettoso e costruttivo. La massoneria vieta ai suoi membri di appartenere a gruppi che invocano discriminazione, odio razziale, movimenti settari o più in generale a gruppi che mirano a distruggere il pensiero degli esseri umani; vieta ai suoi membri di appartenere ad organizzazioni che siano in urto o in opposizione con la Libera Muratoria. Ogni associato deve tenere sempre a mente che la libertà di ogni individuo termina quando inizia quella del proprio simile.

4. Rispetto per gli altri

Promuovere il rispetto reciproco, l'uguaglianza e la diversità tra i membri dell'associazione e nella società in generale.

5. Integrità

Agire in modo onesto, sincero e leale, mantenendo la propria parola e mantenendo la fiducia degli altri.

6. Fratellanza/Sorellanza

Creare un ambiente armonioso di sostegno e solidarietà tra i membri, promuovendo la condivisione di conoscenze, l'assistenza reciproca e la collaborazione in un ottica di vera Fratellanza/Sorellanza libera da ipocrisie e malumori. Ogni associato deve rispettare il proprio fratello/sorella promuovendo comportamenti finalizzati saggiamente ad unire e mai a dividere; è invitato a parlare sempre bene dei propri fratelli/sorelle, o piuttosto deve tacere; deve adempiere ed eseguire le Leggi, i Regolamenti e le disposizioni tutte dell’Ordine; deve portare ossequio ed obbedienza alla Suprema Autorità ed a quanti sono i suoi superiori; non deve attentare all'Onore delle famiglie dei propri Fratelli e/o Sorelle; deve prestare auspicabilmente la propria attività lavorativa a favore di fratelli e/o sorelle sempre a titolo gratuito, senza pretendere alcunché in cambio; deve mantenere sempre un comportamento leale nei confronti dei propri fratelli e/o sorelle; deve favorire il dialogo, la condivisione e la comprensione reciproca tra i fratelli e le sorelle; deve favorire, a parità di condizioni, sempre il proprio fratello e/o sorella ai profani.

7. Responsabilità sociale

Sostenere e contribuire al benessere della comunità in cui si opera, promuovendo l'uguaglianza sociale, l'educazione pubblica, la giustizia e il miglioramento della società. Ogni associato deve consacrare tutta la propria esistenza al bene ed al progresso della propria Patria e al bene e al progresso di tutta l'Umanità.

8. Segretezza e riservatezza

Rispettare la confidenzialità degli affari interni dell'associazione, mantenendo la riservatezza degli incontri e dei membri. Non rivelare a nessuno che non sia membro dell’associazione i nominativi degli associati. I Massoni sono tenuti a mantenere la riservatezza sui segreti e le formule iniziatiche della massoneria, preservando così l'essenza e l'integrità dei rituali.

9. Progresso personale

Cercare il miglioramento personale attraverso lo studio, la riflessione, l'apprendimento continuo e lo sviluppo delle proprie capacità per abbattere sempre il vizio e propugnare la Virtù.

10. Tolleranza

Riconoscere e rispettare la diversità religiosa, politica, e culturale tra i membri, promuovendo la tolleranza e il dialogo costruttivo finalizzato a raggiungere sempre l’armonia.

11. Uguaglianza

Promuovere l'uguaglianza di tutti i membri dell'associazione, senza discriminazione basata su razza, genere, religione o status sociale.

12. Trasparenza e responsabilità

Essere trasparenti nelle azioni e nelle decisioni prese dall'associazione, e assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

13. Rispetto per la legge

Adempiere alle leggi e ai regolamenti in vigore nel paese in cui l'associazione opera. In particolare è fatto obbligo agli associati di rispettare la costituzione, le leggi dello stato Italiano, e di obbedire incondizionatamente al presidente della Repubblica Italiana.

14. Onestà e Retto Comportamento

I Massoni sono tenuti ad agire con onestà e integrità in tutte le loro interazioni, sia all'interno che all'esterno della loggia.

15. Rispetto per gli altri

I Massoni sono chiamati a trattare gli altri con rispetto, cortesia e considerazione, indipendentemente dalla loro origine, religione o posizione sociale. I membri dell’associazione devono tenere a mente il motto “non fare agli altri ciò che non vorresti ti fosse fatto, e fai agli altri tutto il bene che vorresti che gli altri ti facessero”.

16. Cercare la Verità

I Massoni sono invitati a perseguire la ricerca della conoscenza, ad acquisire saggezza e a sviluppare le proprie capacità per il bene della società.

17. Beneficenza

I Massoni sono incoraggiati a praticare la beneficenza e a sostenere le opere caritative, aiutando coloro che sono nel bisogno e contribuendo al bene comune.

18. Partecipazione alle tornate

Ogni associato dell’associazione deve partecipare alle tornate convocate dalla propria Loggia o Camera di Rito; la partecipazione deve essere attiva con tavole ed interventi che accrescano i lavori comuni. Le assenze devono essere giustificate; non sono ammesse più di 3 assenze consecutive.

19. Utilizzo dei social e della stampa

Ogni associato deve evitare esternazioni sui social (Facebook, Instagram, TikTok, ecc...) e sulla stampa che possano danneggiare o mettere in difficoltà l’associazione o un altro associato; l’utilizzo dei social deve essere in generale ponderato e saggio mantenendo sempre il decoro, la dignità sociale, e il buon costume.

20. Giustizia

Ogni associato deve riconoscere e rispettare il diritto di ogni individuo mediante l'attribuzione di quanto gli è dovuto secondo la ragione e la legge.